AVVERTENZA:
   Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
dei  lavori pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto,  integrate  con  le  modifiche  apportate  dalle  nuove
disposizioni  di  legge, che di quelle richiamate nel decreto stesso,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Nel  testo  di detto decreto, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio
1992 (successivamente corretto con  avviso  di  rettifica  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993
e  con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993), sono  state,  pertanto,
inserite  le  modifiche  (evidenziate  con  caratteri  corsivi, salvo
quelle riguardanti le rubriche, evidenziate con carattere  tondo)  ad
essa    apportate    dalle    seguenti    disposizioni,   intervenute
successivamente:
    decreto legislativo 28 giugno  1993,  n.  214,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 151 del 30 giugno 1993,
recante  differimento  dei  termini  di  entrata  in   vigore   delle
disposizioni  contenute  nei titoli III e IV, nonche' di quelle rela-
tive  agli  archivi,  all'anagrafe  nazionale  ed  al   servizio   di
monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada;
    decreto  legislativo  10  settembre  1993, n. 360, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
217   del  15  settembre  1993,  recante  disposizioni  correttive  e
integrative  del  codice  della   strada,   approvato   con   decreto
legislativo  30  aprile 1992, n. 285, successivamente rettificato con
avviso di rettifica  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale n. 51 del 3 marzo 1994;
    decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993),  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  255  del  29  ottobre
1993,  recante:  "Armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia di
imposte sugli olii minerali, sull'alcole,  sulle  bevande  alcoliche,
sui  tabacchi  lavorati  e  in  materia  di  IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni  conseguenti  a  detta  armonizzazione,
nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati
di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei  rimborsi  di  imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993  di  un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
disposizoni tributarie";
    legge 4 gennaio 1994, n. 11, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
-  serie  generale - n. 6 del 10 gennaio 1994, recante:  "Adeguamento
della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi".
   Nello  stesso  decreto, qui ripubblicato e coordinato, sono state,
infine, inserite, direttamente  nel  testo,  talune  rettifiche  rese
necessarie  per  correggere errori, che non influiscono sul contenuto
normativo dell'atto, presenti  nel  testo  a  suo  tempo  pubblicato,
secondo  la  procedura  indicata  dall'art.  17  del  regolamento  di
esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
emanato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e  degli  animali  sulle
strade   e'   regolata   dalle   norme  del  presente  codice  e  dai
provvedimenti emanati in applicazione di  esse,  nel  rispetto  delle
normative  internazionali  e  comunitarie  in  materia.  Le norme e i
provvedimenti attuativi si  ispirano  al  principio  della  sicurezza
stradale,  perseguendo  gli obiettivi di una razionale gestione della
mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
  2. Il Governo comunica  annualmente  al  Parlamento  l'esito  delle
indagini  periodiche  riguardanti  i  profili  sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
  3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i
dati  piu'  significativi  utilizzando  i  piu'  moderni  sistemi  di
comunicazione  di  massa  e,  nei  riguardi  di  alcune  categorie di
cittadini,  il  messaggio  pubblicitario  di  tipo  prevenzionale  ed
educativo.